News

Fibur

TASSAZIONE IRPEF


lunedì 26 ottobre 2015

LA TASSAZIONE IRPEF


Si ritiene utile ricordare alle Associazioni che le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi percepiti dai collaboratori sportivi dilettanti, beneficiano della seguente tassazione:

   i primi €. 7.500 complessivamente percepiti nel periodo d’imposta non concorrono alla formazione del reddito;

   sugli ulteriori €. 20.658,28 è operata una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta IRPEF, con aliquota 23%, maggiorata di addizionale regionale e comunale (dovranno individuare l'aliquota deliberata dalla regione nella quale il beneficiario dell'emolumento ha il domicilio fiscale).

In pratica per compensi percepiti sino a €. 7.500 non è dovuta alcuna imposizione. Per i redditi eccedenti e sino ai €. 20.658,28 è dovuta una ritenuta a titolo di imposta del 23%. Tali compensi non devono essere riportati in dichiarazione dei redditi in quanto già tassati alla fonte dalla società sportiva erogante. Per i redditi eccedenti, invece, la ritenuta operata è a titolo di acconto e quindi tali redditi dovranno essere successivamente assoggettati ad Irpef in dichiarazione dei redditi, considerando, tuttavia, anche i compensi già tassati a ritenuta a titolo d’imposta.

Infatti, ai fini della determinazione dell’IRPEF per la tassazione dei redditi soggetti ad imposizione ordinaria (in dichiarazione dei redditi), il percettore delle somme dovrà tenere conto dell’importo tassato con ritenuta d’imposta secca; in altre parole, le somme assoggettate a ritenuta d’imposta definitiva concorreranno comunque alla formazione del reddito imponibile, ma ai soli fini della determinazione degli scaglioni di reddito.

Infine, è bene ricordare che gli sportivi che incassano più compensi da società e associazioni sportive diverse, devono autocertificare l’ammontare complessivo delle somme percepite, in modo da consentire alle stesse di verificare se e su quale importo debba essere effettuata la ritenuta IRPEF.