COMUNICAZIONE PERVENUTA DA USACLI PER LE ASSOCIAZIONI AFFILIATE :
Indicazioni sugli adempimenti in materia di trasparenza + informazioni bilancio
Cari amici, come già fatto a febbraio 2019 con lettera prot. 21/19, riportiamo la vostra attenzione sugli obblighi di trasparenza previsti per legge.
(Riferimento.: art.1, co. 125-129, legge n.124/2017 come sostituito dall’art. 35 del d.l. n. 34/2019. Convertito dalla legge n. 58/2019 – art.11-sexiesdecies del decreto-legge n.22 aprile 2021, n.52.)
Le sanzioni sulla mancata pubblicazione delle sovvenzioni ricevute dalla Pubblica amministrazione si applicheranno dal 01 gennaio 2022.
Questo è quanto ha stabilito l’articolo 11-sexiesdecies del decreto-legge n. 22 aprile 2021, n. 52, introdotto in sede di conversione in legge (legge n. 87 del 17 giugno 2021, pubblicata il 21 Giugno 2021 sulla G.U. della Repubblica).
Nessuna sanzione, dunque, nell’immediato, ma ricordiamo che l’obbligo rimane anche per la scadenza di pubblicazione prossima, ossia al 30 giugno 2021, che è relativa ai contributi ricevuti nel 2020.
La soglia oltre la quale scatta l’obbligo di pubblicità è di euro 10.000,00, in riferimento a quanto ricevuto nell’anno solare 2020.
Ai fini della pubblicazione occorre tener conto dei contributi “effettivamente erogati”: ciò significa che vanno conteggiate solo le somme che l’ente ha effettivamente incassato nel corso dell’esercizio finanziario precedente; pertanto, devono essere pubblicizzati gli aiuti ricevuti nel corso dell’anno precedente. Qualora l’aiuto sia stato solamente concesso ma non erogato, non va pubblicato.
La circolare ministeriale ha inoltre chiarito che il limite dei 10.000 deve essere inteso in senso cumulativo, riferendosi al totale degli apporti pubblici ricevuti e non alla singola erogazione: esemplificando, se l’ente ha ricevuto durante l’anno contributi su due distinte progettualità da 8.000 euro ciascuna (da due differenti enti pubblici), il limite dei 10.000 euro è superato e scatta quindi l’obbligo di pubblicazione di tali somme.
Quindi chi abbia ottenuto da Enti Pubblici, o ad essi assimilati, somme pari o superiori a 10.000,00 euro, anche a titolo di vantaggi economici, dal 1° gennaio al 31 Dicembre 2020 ricade nell'applicazione della norma citata dovendo provvedere alla pubblicazione sui propri canali internet (sito web o pagina facebook in mancanza del primo) di alcune informazioni in forma schematica.
In particolare, informazioni da pubblicare, preferibilmente in forma schematica e di immediata comprensibilità per il pubblico, dovranno avere ad oggetto i seguenti elementi:
a) denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente (l’associazione);
b) denominazione del soggetto erogante (la pubblica amministrazione);
c) somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
d) data di incasso;
e) causale (cioè la descrizione relativa al motivo per cui tali somme sono state erogate: ad esempio, come “liberalità” oppure come “contributo in relazione ad un progetto specifico presentato dall’ente”).
Si precisa che per le imprese, incluse quindi le società sportive dilettantistiche di capitali, si dovrà pubblicare la sola nota integrativa.
Ricordiamo che, ai sensi di legge, configurano soggetti equiparati alle pubbliche amministrazioni gli enti pubblici economici e non, le società controllate di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni, le società a partecipazione pubblica.
Non devono essere oggetto di pubblicazione le entrate di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria (derivanti, quindi, da rapporti contrattuali con la P.A), ma solo quelle di tipo sovvenzionale e contributivo.
Andranno pertanto pubblicati, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a. contributi e sovvenzioni a fondo perduto (erogati a sostegno degli scopi istituzionali);
b. contributi e sovvenzioni a sostegno di specifiche attività svolte dagli enti non profit, soggetti o meno a rendicontazione;
c. contributi per attività svolte dagli enti non profit in regime di convenzione con la pubblica amministrazione;
d. fondi dell’istituto del 5xmille, 2xmille, servizio civile etc.;
e. contributi per l ’acquisto di beni materiali o immateriali ad utilità pluriennale;
f. utilità in natura, ossia diverse dai fondi liquidi (ad esempio, l’utilizzo di un immobile in comodato o in concessione dalla P.A; in questi casi, il valore da indicare sarà quello dichiarato dall’amministrazione che ha concesso il bene, decontribuzioni previdenziali.)
Si richiama l’attenzione sul fatto che nel corso del 2020, per far fronte all’emergenza pandemica, sono stati erogati importanti contributi a fondo perduto anche ad associazioni e altri enti non profit: si fa riferimento nello specifico a quelli erogati dall’Agenzia delle Entrate con i Decreti “Rilancio e “Ristori” e quelli erogati dal Dipartimento dello Sport. Il consiglio è quello di conteggiarli nel computo dei 10.000 euro.
Vi ricordiamo altresì che l’approvazione del bilancio consuntivo 2020, sarà da approvare entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
preso e dato atto che l'art. 106 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, come modificato dall’art. 3, comma 6, lett. b) del decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, ha stabilito, rispettivamente, ai commi 1 e 7, che “l'assemblea ordinaria è convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio” e che “Le disposizioni del presente articolo si applicano alle assemblee tenute entro il 31 luglio 2021”
osservato che, in base al richiamato articolo 106, co. 8-bis, le disposizioni in sub c) citate “si applicano anche alle associazioni e alle fondazioni.”
rilevato che, in ordine alla corretta applicazione delle disposizioni di legge richiamate è intervenuto il Ministero del lavoro, Direzione generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese, con nota n.7073 del 26.05.2021, nella quale è stato chiarito che:
“il termine individuato dal legislatore nel richiamato art. 106 (180 giorni dalla chiusura dell’esercizio) riguarda l’effettuazione della convocazione dei soci/associati chiamati a partecipare all’assemblea e non alla data entro cui quest’ultima dovrà tenersi”
il differimento è applicabile anche agli adempimenti connessi all’approvazione del bilancio sociale.
Vi invitiamo ad effettuare la massima divulgazione di questo obbligo a tutte le associazioni a noi affiliate.
Un caro saluto.
Responsabile programmazione Responsabile sviluppo associativo
amministrativa finanziaria
Vicepresidente Nazionale Vicepresidente Nazionale
Piero Demetri Luca Serangeli