LA SICUREZZA DEL LAVORO PER LE
ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE
Il Legislatore Con il D.Lgs. 81/08 e successivi aggiornamenti del 2009 e D.M. del 10 marzo 1998 materia di sicurezza del lavoro previste dalla precedente Legge 626 del 1996, prevedendone l’applicazione anche agli enti senza scopo di lucro tra le quali rientrano anche le associazioni sportive dilettantistiche. Sulla base della nuova normativa rientrano tra i soggetti da tutelare anche i volontari ed il personale che a vario titolo collabora all’interno delle associazioni sportive.
La nuova Legge impone a chiunque organizza il lavoro altrui, di valutare tutti i possibili rischi connessi all’attività svolta e conseguentemente di approntare tutte le misure necessarie per prevenire infortuni invalidanti o addirittura il decesso del lavoratore.
Si segnala che la Legge prevede due tipologie di reati penali con le conseguenti sanzioni:
a) omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della tutela. Si verifica allorquando la morte del lavoratore è cagionata dalla mancata osservanza di regole di sicurezza e salute sul posto di lavoro;
b) Lesioni gravi o gravissime, quando le suddette lesioni conseguono colposamente alla mancata osservanza delle suddette norme di sicurezza e salute.
Le conseguenti sanzioni economiche variano da un minimo di 64.500 euro a un massimo di 774.500 euro nei casi più gravi.
A fine di prevenire
Il decreto legislativo 81/2008 fornisce due strumenti essenziali per interpretare le proprie necessità di sicurezza e porre in essere adeguati interventi in funzione dei rischi reali:
1) Effettuare una valida ed efficace valutazione dei rischi da individuare e riportare in apposito documento. In particolare l’art. 15 del testo unico elenca espressamente le misure di sicurezza da adottare:
Valutazione dei rischi; programmazione della prevenzione; eliminazione e/o riduzione dei rischi; organizzazione del lavoro in base a principi ergonomici; utilizzo limitato di alcuni agenti chimici e simili; controllo medico e sanitario; formazione e informazione ai lavoratori; misure di emergenza, primo soccorso, lotta antincendio; uso di segnaletica; regolare manutenzione di impianti ambienti, mezzi, attrezzature;
2) Adottare un modello organizzativo capace di controllare i rischi intrinseci nell’attività svolta.
Tale obbligo scaturisce dall’art. 30 del decreto e si sostanzia nell’obbligo di dotarsi di un’organizzazione in estrema sintesi e con enorme semplificazione possiamo affermare che comunque è necessario dotarsi di un modello interno di sicurezza che sotto il profilo organizzativo sia proporzionato alla tipologia di ente, all'attività svolta alle attrezzature utilizzate. In particolare una ampia problematica si pone nel rapporto tra le due discipline, ad esempio in materia di enti di ‘piccole dimensioni ‘ per i quali alcuni compiti possono essere svolti direttamente senza necessità di delega. La dottrina ha criticato da sempre l'indeterminatezza della norma e la quasi totale assenza di criteri e parametri utili per la individuazione dell'ambito applicativo. Se in ambito aziendale è comunque possibile individuare alcuni criteri assai oggettivi – volume di affari, numero dei dipendenti, totale dell'attivo patrimoniale – nel settore degli entinon commerciali tali parametri sono in larga parte non utilizzabili e possono risultare fuorvianti.
In definitiva gli adempimenti obbligatori per le associazioni sono i seguenti:
- primariamente l’assunzione di ruolo di RSPP Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione;
- redigere il DVR Documento di Valutazione dei Rischi;
- designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio come previsto dall' art. 37 del Testo Unico in che prevede particolare 4 ore formative considerato il rischio basso per la tipologia di attività svolta dalle associaizioni, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza.