DECRETO MINISTERIALE DEL 4 MARZO 2020
giovedì 5 marzo 2020
DECRETO MINISTERIALE DEL 4 MARZO 2020
Art.1 c)
sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di
ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta
comunque consentito, nei comuni diversi da quelli di cui all’allegato 1 al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive
modificazioni, lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle
sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi
utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; in
tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio
personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il
rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti
e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attività
motorie in genere, svolte all’aperto ovvero all’interno di palestre, piscine e
centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia
possibile consentire il rispetto della raccomandazione di cui all’allegato 1,
lettera d);
ALLEGATO 1 d)
mantenere in ogni contatto sociale una distanza
interpersonale di almeno un metro.