Federazione Italiana Burraco Via F. Corridoni,7 20122 Milano
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Associazione Sportiva Dilettantistica F.I.BUR Federazione Italiana Burraco

STATUTO 2008

Art. 1) COSTITUZIONE E SCOPI

La A.S.D. Federazione Italiana Burraco costituita a Roma il 2/01/1997 è composta da persone fisiche italiane e straniere, senza discriminazione di sesso, religione, fede politica o ceto sociale, nonchè da tutte quelle Associazioni Sportive Dilettantistiche, società e ogni altro ente o organismo sportivo dilettantistico, che intendano, (senza scopo di lucro) praticare e diffondere il gioco del Burraco.
Essa si dichiara apartitica, apolitica e aconfessionale.
La Federazione Italiana Burraco non ha scopo di lucro e il suo ordinamento interno è ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.
Qualora l’affiliato sia una società di capitali lo statuto deve prevedere l’assenza del fine di lucro e le altre norme previste dall’art. 90 della legge 289/2002.
La Federazione cura l’organizzazione di attività sportive dilettantistiche quali Campionati e altre manifestazioni erogando all’uopo eventuali contributi.
Organizza attività didattiche quali corsi di insegnamento a tutti i livelli per i giocatori, per gli Arbitri e per gli istruttori.
Edita e distribuisce gratuitamente ai tesserati la rivista “Il Burraco” quale mezzo ufficiale di informazione.
Svolge attività di utilità sociale a favore di associati o terzi nel rispetto della libertà e dignità degli associati.

Art. 2) SEDE E DURATA
La sede della Federazione è in Milano e la durata è illimitata. Essa è rappresentata legalmente dal Presidente in carica.
Art. 3) SOCI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono soci della F.I.BUR, le persone fisiche italiane o straniere, le Associazioni o gli Enti, che ne facciano richiesta scritta, che siano accettati dal Consiglio Direttivo e che accettino senza riserve lo Statuto dell’associazione .
Sono denominati affiliati, i soci costituiti dalle società e ogni altro Ente od organismo sportivo dilettantistico che potranno all’uopo creare apposita sezione (composte dai Soci della Affiliata) che intendano far praticare ed insegnare il gioco del Burraco senza scopi di lucro, ovvero associazioni di promozione sociale.
Sono denominati tesserati, le persone fisiche italiane o straniere socie della Federazione che devono essere anche socie di una affiliata, salvo che trattasi di polisportive, “sezioni” di una Associazione o Ente, nel qual caso i tesserati devono essere tutti i Soci iscritti alla sezione.
Gli affiliati sono soggetti al riconoscimento da parte del Consiglio Direttivo della F.I.BUR e devono essere regolati da uno statuto da sottoporre all’approvazione della Federazione; anche i tesserati sono soggetti al riconoscimento da parte del Consiglio Direttivo della F.I.BUR..
Lo statuto degli affiliati deve prevedere l’assenza del fine di lucro e il reinvestimento degli avanzi solo a fini statutari, così come è previsto per la FIBUR.
Le affiliate devono praticare con continuità sia l’attività statutaria che quella sportiva.
L’affiliazione ed il tesseramento possono essere revocati dal Consiglio Direttivo per il venir meno dei requisiti richiesti o per condotta gravemente lesiva degli interessi della Federazione.
Avverso la revoca è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri di appello.
Gli affiliati sono tenuti, a fare osservare lo statuto e il Regolamento della Federazione anche ai fini delle norme antidoping, a fare osservare le norme e le direttive del CONI, e nonché a permettere la verifica del permanere delle condizioni per l’affiliazione o per il tesseramento.
Gli affiliati hanno diritto:
a) – a organizzare tornei e corsi di Burraco.
b) – promuovere attività sociale e ricreativa
c) - a partecipare alle assemblee Federali con diritto di voto
d) – i tesserati hanno i diritti specificati all’art. 6
CESSAZIONE DI APPARTENENZA ALLA F.I.BUR E SOSPENSIONE
A) La cessazione di appartenenza alla F.I.BUR comporta la perdita immediata di ogni diritto nei confronti di questa.
In caso di cessazione di appartenenza alla F.I.Bur degli affiliati, questi devono provvedere al pagamento di quanto dovuto e ne sono solidamente responsabili tutti i componenti del Consiglio Direttivo.
Gli ex dirigenti degli Affiliati morosi non possono far parte della dirigenza di altri affiliati finché i debiti non siano stati totalmente soddisfatti.
B) L’inattività sportiva può comportare la sospensione dell’affiliato fino alla ripresa dell’attività sportiva o la revoca dell’affiliazione.
La riaffiliazione può essere richiesta e viene considerata come nuova affiliazione a tutti gli effetti.
In caso di cessazione di appartenenza alla F.I.Bur dei tesserati, questi devono provvedere al pagamento di quanto dovuto.
Gli Affiliati e i Tesserati in genere rispondono delle infrazioni commesse a titolo di dolo o di colpa, salvo diversa disposizione.
I dirigenti muniti di legale rappresentanza degli Affiliati sono ritenuti corresponsabili, sino a prova del contrario, degli illeciti disciplinari commessi dagli Affiliati medesimi.
Gli Affiliati possono essere ritenuti responsabili anche a titolo di responsabilità oggettiva e di responsabilità presunta nei casi previsti.
L’ignoranza dei Regolamenti e di tutte le altre norme emanate dagli Organi Federali competenti non può essere invocata a nessun difetto.
OBBLIGHI DEGLI AFFILIATI
Gli affiliati devono mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà e probità e comunque non in contrasto con gli interessi della Federazione.
Gli Affiliati rispondono direttamente dell’operato di chi li rappresenta ai sensi delle norme federali.
Rispondono agli effetti disciplinari, a titolo di responsabilità oggettiva dei fatti direttamente o indirettamente connessi allo svolgimento delle manifestazioni sportive e compiuti dai propri Dirigenti, soci, accompagnatori, sostenitori o tesserati in genere.

L’affiliazione si intende tacitamente rinnovata annualmente, L’affiliazione cessa per le seguenti cause:
1) – recesso o comunicazione di non volersi riaffiliare;
2) - scioglimento dell’associazione;
3) – per inattività sportiva secondo le norme del regolamento di attuazione;
4) – revoca dell’affiliazione da parte del Consiglio Federale, di ufficio, o a seguito di sentenza degli organi di giustizia, per morosità o perdita dei requisiti prescritti per l’affiliazione;
5) – mancato pagamento della quota annua di iscrizione scaduta entro 1 mese dal sollecito ricevuto dalla Federazione;
In caso di cessazione dalla carica di affiliati la quota o contributo associativo è intrasmissibile a qualunque titolo.
ART 4) PROCEDURE PER L’AMMISSIONE A SOCI
Per essere ammessi, quali affiliati, occorre che venga presentata apposita domanda sul modulo predisposto dalla Federazione, che verrà esaminata dal Consiglio Direttivo, o suo Delegato, nella prima riunione, accompagnata dalla copia dello statuto e della composizione del Consiglio Direttivo con l’obbligo di comunicare gli eventuali successivi cambiamenti. Per essere ammessi, quali tesserati, la domanda dovrà essere inoltrata attraverso gli Enti o che ne garantiscano la rettitudine e moralità (salvo il disposto dell’art. 4). Il tesseramento è valido solo dopo l’accettazione della domanda di affiliazione o riaffiliazione da parte dell’associata o dell’ Ente di appartenenza e/o dalla F.I.Bur. I Delegati Regionali, Provinciali o la segreteria F.I.BUR e suoi delegati potranno rilasciare tessere provvisorie, che avranno piena validità salvo rifiuto da parte della Federazione. Per l’attribuzione ad una Affiliata il tesserato deve comunicare entro 30 giorni l’associazione alla quale si sia nel frattempo iscritto, in caso diverso verrà accreditato d’ufficio all’associazione più vicina alla residenza alla quale dovrà associarsi, salvo il rifiuto della stessa. La richiesta di tesseramento così come il rinnovo possono essere rifiutati dalla Federazione. Contro il rifiuto di tesseramento o di rinnovo da parte delle associazioni o della Federazione è ammesso ricorso entro 30 giorni ai Probiviri di Appello della F.I.Bur. Possono tesserarsi direttamente alla F.I.BUR a garanzia della loro indipendenza i componenti degli organismi federali di cui all’art. 8 dello statuto (lettera B-C-D-E-e B dell’art. 8/BIS) dichiarando ai soli fini sportivi l’eventuale associazione alla quale essere accreditati. Qualora l’aspirante non abbia provveduto al versamento della quota sarà tenuto a farlo non oltre cinque giorni dalla data di comunicazione dell’avvenuto accoglimento della domanda. La quota, se preventivamente versata, sarà restituita in caso di rigetto della domanda. E’ in ogni caso esclusa la temporaneità del rapporto associativo.
Art. 5) TESSERATI
Possono tesserarsi alla F.I.BUR tutti i giocatori di Burraco, senza discriminazione di sesso, religione, fede politica o ceto sociale. Il tesseramento deve avvenire attraverso gli Enti affiliati dei quali devono essere Soci salvo il disposto dell’art. 4, terz’ultimo capoverso
Art. 6) DIRITTI ED OBBLIGHI DEI TESSERATI
I tesserati hanno diritto: - di partecipare, secondo le modalità che verranno di volta in volta stabilite e compatibilmente con le esigenze di ogni singolo affiliato, alle manifestazioni indette o patrocinate dalle affiliate o dalla Federazione ovvero organizzate da organizzatori autorizzati e riconosciuti; - di concorrere alle cariche sociali - di partecipare all’assemblea e di votare (solo per i maggiorenni) per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione, secondo quanto stabilito dall’art.10 e circa la loro rappresentanza e le modalità di voto.
Art. 7) OBBLIGHI DEI TESSERATI

I tesserati hanno l’obbligo di osservare:
a)- gli Statuti,i Regolamenti e le deliberazioni della F.I.BUR.,
b)- versare nei tempi e nei modi stabiliti le quote di tesseramento e le altre quote inerenti attività sportiva, agonistica e didattica;
c)- osservare reciprocamente e rispettare tra di loro e nei confronti della F.I.BUR. l’obbligo di lealtà, probità e rettitudine con particolare riguardo all’etica sportiva, e alle norme antidoping;
d)-a non esprimere giudizi e rilievi lesivi della onorabilità o reputazione di altri Affiliati, di Tesserati, o di organismi centrali e periferici e loro componenti;
e) – a non fare comunicati o fornire informazioni che riguardino fatti all’esame degli organi di giustizia.
A non compiere né direttamente né tramite terzi atti che possano falsare una gara e/o la relativa classifica.
I tesserati cessano di fare parte della Federazione:
a)- per dimissioni;
b)- per mancato rinnovo del tesseramento da parte delle Associazioni o della F.I.Bur;
c)- per mancato pagamento delle quote;
d)- per radiazione;
e)- nel caso di perdita dei diritti dell’associazione di appartenenza (art. 3)
In caso di cessazione dalla carica di tesserato la quota o contributo associativo è intrasmissibile a qualunque titolo.

Art. 7 bis) ENTI RICONOSCIUTI
Possono essere aggregati alla F.I.BUR organismi Sportivi - Società - Enti – Circoli e associazioni che, pur praticando attività di Burraco (tornei-scuole ecc.), non possiedono i requisiti per l’affiliazione: a) – A questi Enti il Consiglio Federale può demandare attività specifiche; b) - Agli Enti suddetti si applicano, in quanto compatibili, le norme relative agli affiliati, specie per quanto riguarda l’organizzazione e l’effettuazione di attività sportiva didattica e di propaganda; c) E’ escluso il diritto di voto e la loro partecipazione alle assemblee; d) Il Consiglio Federale può concedere all’Ente riconosciuto la possibilità di partecipare all’attività sportiva ufficiale.
Art. 8) ORGANI SOCIALI
Gli Organi della Federazione sono: a) l’Assemblea dei Soci; b) il Presidente, il Consiglio di Presidenza; c ) il Consiglio Direttivo; d) il Collegio dei Probiviri d’Appello; e) l’Organo di Controllo Contabile
Art. 8 BIS) ORGANI FEDERALI
a) I Delegati Regionali, Provinciali, (gli eventuali Comitati), i Commissari e i Fiduciari. b) La procura Federale i Giudici Unici e loro sostituti o aggiunti. c) il Collegio di disciplina Arbitri; e) gli organizzatori; f) gli Istruttori,
Art. 9) L’ASSEMBLEA DEI SOCI
L’assemblea è composta da tutti i soci (affiliati e tesserati) in regola con il versamento delle quote. In ogni caso il diritto di voto è riservato solo ai soci maggiorenni. La convocazione dell’assemblea dei Soci deve avvenire per avviso scritto da inviare a tutte le affiliate le quali sono tenute a comunicarlo a tutti i soci – tesserati FIBUR -, con la precisazione dell’O.D.G., avviso da affiggere anche nella sede della Federazione e da iscrivere nel sito ufficiale della Federazione almeno 20 (venti) giorni prima della data stabilita, l’avviso di convocazione potrà in ogni caso indicare la data fissata per l’assemblea in seconda convocazione. L’assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria. L’assemblea Ordinaria deve tenersi: 1)- ogni anno, entro il mese di aprile, per votare la relazione tecnico morale e finanziaria e per deliberare sui bilanci preventivi e consuntivi predisposti dal C.D. . Delibera, infine, sugli argomenti posti all’ordine del giorno.
ASSEMBLEA STRAORDINARIA
2)- Ogni 4 (quattro) anni, non oltre il 30 aprile per eleggere tutti gli Organi Istituzionali della Federazione, oltre a quanto previsto sub.1. L’assemblea straordinaria ha luogo ogni qualvolta il C.D. lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta motivata e scritta di almeno 3/10 di tutti i Soci aventi diritto al voto. In tale ipotesi l’assemblea dovrà essere indetta non oltre 60 (sessanta) giorni dalla richiesta. Dovrà altresì essere tenuta, negli stessi termini di cui al precedente comma, in caso di dimissioni contemporanee o decadenza della metà più uno dei componenti il C.D., ovvero se non si è provveduto alla cooptazione dei Consiglieri mancanti in modo che i componenti del C.D. siano in numero non inferiore a tre, ovvero, infine, nel caso di dimissioni del Presidente. L’assemblea straordinaria è competente, inoltre, a deliberare sulle proposte di modifiche al presente statuto con la maggioranza dei tre quinti dei soci presenti, purchè rappresentino non meno di tre decimi di tutti i soci aventi diritto al voto.
Art. 10) VALIDITA’ DELL’ASSEMBLEA
L’assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti, rappresentati per delega, i tre quinti di tutti gli aventi diritto al voto e in seconda convocazione, successiva di almeno un’ora, qualunque sia il numero dei presenti o rappresentati.
Nelle assemblee elettive occorre, anche in seconda convocazione, la presenza, di almeno il 50% più 1 degli aventi diritto al voto.
La partecipazione in assemblea, il diritto di voto, le modalità di espressione e la rappresentanza dei tesserati saranno regolate dalle norme emanate dal Consiglio Direttivo (norme elettorali) o stabilite dal regolamento.
Ogni avente diritto potrà essere portatore di non più di tre deleghe di soci della stessa regione.
Con l’indizione dell’assemblea il Consiglio Direttivo nominerà i componenti della Commissione per la verifica delle candidature nonché quella di verifica dei poteri composta ciascuna da tre membri.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti, tranne i casi per i quali il presente statuto richieda maggioranze diverse.
L’assemblea è retta da un ufficio di Presidenza composto dal Presidente della F.I,BUR o da persona da questi indicata o, in alternativa, dal Vice Presidente o dal consigliere più anziano.
Per le elezioni alle cariche sociali (prima quella del Presidente e poi quella del Consiglio Direttivo e degli altri organi eleggibili) è obbligatorio votare a scheda segreta, salvo che l’assemblea non deliberi per acclamazione le rielezioni.
Negli altri casi, salvo diverso avviso dell’assemblea, si vota per appello nominale, o per alzata di mano e controprova.
Nell’assemblea elettiva l’assemblea, su proposta del presidente uscente o di chi ne fa le veci, elegge il Presidente e poi gli scrutatori; i componenti del Consiglio Direttivo uscente non possono essere portatori di deleghe.
Le decisioni dei soci in alternativa al metodo assembleare possono essere espresse tramite consenso espresso per iscritto.
Nel caso si opti per l’acquisizione del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento, dal quale dovranno risultare con chiarezza:
- gli argomenti oggetto di decisione;
- i contenuti e le risultanze delle decisioni e le eventuali autorizzazioni alle stesse conseguenti;
- la menzione dell’eventuale parere del Revisore
Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci, i quali entro il termine stabilito dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione scritta o nella quale dovranno esprimere per ogni argomento il proprio voto favorevole o contrario ovvero l’astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della contrarietà o dell’astensione. Le trasmissioni qui previste dovranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi la lettera a mano con firma di ricevuta, il fax e la posta elettronica.
Le decisioni assumono la data dell’ultima sottoscrizione o dell’ultima dichiarazione pervenuta alla società nel termine stabilito.
ART. 11 REGOLAMENTO ASSEMBLEE
A) PARTECIPAZIONI SENZA DIRITTO DI VOTO
Possono partecipare senza diritto di voto ma con diritto di parola tutti coloro che, pur non essendo soci dell’Associazione, il Presidente o il Consiglio Direttivo ritenga opportuno invitare.
B) SCRUTATORI
L’Assemblea nominerà nelle assemblee elettive su proposta del Presidente la commissione formata da 3 scrutatori scelti tra i presenti non candidati.
C) MANCATA APPROVAZIONE DEL BILANCIO
In caso di mancata approvazione del bilancio in sede assembleare dovrà essere convocata, entro 60 giorni e dovrà svolgersi nei successivi 30 giorni, assemblea straordinaria per votare la fiducia al Consiglio. Tale assemblea sarà valida con la partecipazione anche in seconda convocazione del 50% più uno degli aventi diritto al voto.
Art. 12) IL PRESIDENTE
Il Presidente, che verrà eletto dall’assemblea a norma dello statuto, dirige la Federazione e ne è il legale rappresentante, dura in carica 4 (quattro) anni e può essere rieletto. Per le obbligazioni sociali rispondono personalmente e solidamente verso i terzi il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo che abbiano agito in nome e per conto della Federazione (art. 38 c.c.). Gli altri soci, per patto espresso, non assumono tale obbligo. Nei casi di assenza o di impedimento temporaneo le funzioni di Presidente saranno assunte dal Vicepresidente. Alla carica di Presidente è eletto al primo scrutinio il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti che siano espressione di almeno il 30% del totale dei voti. Se tale maggioranza non viene raggiunta si procede al ballottaggio immediatamente tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti e risulterà eletto il più votato sempre che sia rispettata la percentuale di cui sopra. Se nessun candidato ottiene la maggioranza prevista dal presente articolo si procede comunque all’elezione degli altri organi. Il Presidente della Federazione in carica ne convoca un’altra entro 90 giorni, viene eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti espressi dall’assemblea. Il Presidente inoltre: - convoca le Assemblee Nazionali, ordinarie e straordinarie, e le presiede, convoca e presiede il Consiglio Federale e il Consiglio di Presidenza, se esistente, dirigendone i lavori; - sovrintende al regolare funzionamento delle attività federali e le coordina; - autorizza le spese deliberate dal Consiglio Direttivo e vista i verbali, firma i regolamenti della F.I.BUR e svolge tutti i compiti demandatigli dal presente Statuto e dai Regolamenti federali - sottopone all’Assemblea Nazionale una relazione tecnico-morale; - ha facoltà di concedere la grazia, purchè risulti scontata almeno la metà della pena, o, in caso di radiazione sia stato scontato un periodo di almeno due anni dall’adozione della sanzione. Adotta, nei casi di urgenza i necessari provvedimenti, sentito, anche informalmente, il parere della maggioranza dei Consiglieri. - porta a compimento, per delega del Consiglio, compiti ai quali è stato specificatamente delegato; - nomina i Delegati Provinciali, i Fiduciari e i Commissari nonché i membri dei Comitati.
Art. 13) ASSENZE E IMPEDIMENTI – DIMISSIONI
Assenze o impedimenti non giustificati dei Consiglieri, dei Probiviri, del Revisore dei Conti o dei membri dell’Organo di Controllo ove esiste, per periodi continuativi superiori a 6 (sei) mesi o all’assenza a 4 riunioni consecutive si considerano definitivi e comportano la decadenza dalla carica. In tal caso, il Consiglio Direttivo provvederà alla libera cooptazione (salvo che si tratti del Presidente).
Art. 14) IL CONSIGLIO DIRETTIVO
La Federazione è retta da un Consiglio Direttivo eletto tra i tesserati e composto dal Presidente e da 8 (otto) Consiglieri. Esso elegge nella prima seduta il Vice Presidente e il Segretario il quale, qualora non faccia parte del C.D., non può disporre di voto in seno al C.D. stesso, egli da esecuzione alle deliberazioni e redige i verbali delle riunioni e può essere retribuito. Sono compiti del Consiglio Direttivo: a) esaminare e ratificare ammissioni o accettare le dimissioni dei soci; b) compilare il bilancio consuntivo e preventivo, da sottoporre all’approvazione dell’assemblea; c) curare gli affari di ordine amministrativo; d) approvare il programma sportivo della federazione e) nominare il Consiglio di Presidenza ove lo ritenga opportuno; f) stabilire le date delle assemblee ordinarie e quelle straordinarie quando le reputi necessarie e ne venga fatta richiesta dai soci, a mente dello statuto (art. 9); g) provvedere alla compilazione dei regolamenti interni per quanto riguarda i Campionati, i tornei, gli organizzatori, gli Istruttori, gli Arbitri, i coordinatori, il designatore Nazionale Arbitri e il Collegio di disciplina Arbitri; h) verificare la permanenza delle condizioni per mantenere l’affiliazione e il tesseramento, decidere di tutte le questioni che interessano la Federazione e i soci ( tesserati o affiliati). i) determinare le quote sociali annuali nonché quelle per il tesseramento; l) nominare il Giudice Unico, e i suoi sostituti nonché nominare i Componenti della Procura Federale; m) stilare il regolamento elettorale con possibilità di votazione a mezzo posta, nominare il Comitato per la verifica delle candidature e quello per la verifica dei poteri. n) provvedere a rimettere gli atti direttamente al Giudice Unico o) nominare il coordinatore e il designatore Nazionale Arbitri, nonchè i Delegati Regionali. p) nominare il Consiglio di disciplina degli Arbitri
Art. 15) UFFICIO PROCURA FEDERALE
L’ufficio della procura Federale è composto dal Segretario, da un Procuratore Federale e/o da uno o più sostituti tutti nominati dal Consiglio Direttivo, nel numero ritenuto necessario, al quale è affidato il compito di vagliare e istruire tutte le questioni attinenti la condotta degli affiliati e dei tesserati che vengano portate a sua conoscenza. L’Ufficio della Procura Federale, presa visione degli atti, espletata l’eventuale istruttoria dovrà rimettere tutti gli atti, nel termine massimo di 60 giorni, prorogabile di altri 60, in caso di complessità del caso, al giudice unico o suoi sostituti con le proprie precise richieste (a meno che non ritenga di disporre l’archiviazione del caso). Un componente dell’ufficio della Procura Federale potrà intervenire all’udienza fissata dal Giudice Unico. Il Procuratore Federale o i procuratori aggiunti incaricati del caso in attesa della pronuncia potranno richiedere al Giudice Unico di sospendere gli incolpati con effetto immediato da tutte o da alcune attività federali. In ogni caso, compreso quello dell’ archiviazione, il Consiglio Direttivo potrà disporre direttamente l’invio degli atti al Giudice Unico
Art. 16) GIUDICE UNICO
Il Consiglio federale nomina uno o più Giudici, quali organi monocratici, che giudicano su richiesta della Procura Federale o del Consiglio Direttivo in primo grado su tutte le violazioni a norme statutarie, regolamentari o sul comportamento etico-sportivo degli affiliati e dei tesserati nonché sulle controversie che dovessero sorgere tra associazioni e tesserati o tra tesserati fra di loro. Contro le decisioni del giudice è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri di Appello entro 30 giorni. A seguito di richiesta della Procura Federale o di ufficio il Giudice Unico potrà sospendere, in attesa della pronuncia, gli incolpati da tutte o alcune attività Federali. Agli Affiliati e ai Tesserati che contravvengano a quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti possono essere inflitte le seguenti sanzioni: diffida, richiamo, deplorazione, censura, sospensione per un periodo massimo di 2 anni, radiazione. Possono essere inoltre irrogate sanzioni di natura pecuniaria a titolo di ristoro dei danni e/o spese di giustizia e può essere disposta la pubblicazione della condanna nelle sedi delle associazioni, sulla rivista o altri mezzi di comunicazione, quali internet, giornali, ecc. Tale disposizione viene accettata esplicitamente all’atto della richiesta di tesseramento o applicazione. Deve essere assicurato il diritto di difesa, anche a mezzo di sola memoria, la possibilità di ricusazione e quella di revisione in casi di sopravvenienze di fatti nuovi.
Art. 17) IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI D’APPELLO
L’assemblea nomina, i componenti dei Collegi dei Probiviri d’Appello, uno per il Sud e uno per il Nord Italia, per la durata di 4 (quattro) anni e sono rieleggibili. I Collegi in composizione di 3 membri sono competenti a decidere in sede di appello su ricorso della Procura o del giudicato avverso le decisioni del Giudice Unico. Verificare le condizioni relative alle ricusazioni e/o alla sanzione. Ai Collegi sono demandate altresì le questioni tra i tesserati e la propria associazione in sede di appello, qualora vi sia stata una decisione degli organi della affiliata. L’incolpato potrà farsi rappresentare, indicare testimoni e produrre documenti nuovi. Il Collegio, ove lo ritenga necessario potrà disporre d’ufficio autonomamente mezzi istruttori. La comunicazione della eventuale fissazione dell’udienza di discussione va inviata anche all’ufficio del Procuratore Federale, con un termine non inferiore a 10(dieci) giorni per il deposito di eventuali memorie. E’ ammesso l’intervento all’udienza di un rappresentante dell’ufficio. - I Probiviri decidono inoltre sui ricorsi presentati avverso la validità delle assemblee, risolve i conflitti di competenza tra gli organi Federali, decide avverso le validità delle delibere assembleari su ricorso degli affiliati che abbiano espresso in assemblea voto contrario o in caso di delibere contrarie alla legge. - Accerta le condizioni di eleggibilità, decide sui ricorsi contro il mancato rilascio, il rinnovo o il ritiro della tessera.
Art. 18) ORGANO DI CONTROLLO CONTABILE
L’organo di controllo dei conti viene eletto tra persone anche non tesserate aventi idonei requisiti e potrà essere composto da un revisore o da un collegio di revisori COMPITI I compiti consistono nell’esercizio del controllo contabile e quindi la verifica della regolare tenuta della contabilità della Federazione assumendosi le responsabilità che derivano dalla legge verificando, almeno ogni 3 mesi, la corrispondenza tra le scritture contabili e la consistenza di cassa/banca nonché l’esistenza di beni in inventario, approntando la relazione da unire al bilancio consuntivo. Di ogni verifica dovrà trascriversi verbale in apposito registro.
Art. 19) DELEGATI – COMMISSARI FIDUCIARI
I Delegati Regionali vengono nominati dal Consiglio Direttivo, quelli Provinciali direttamente dal Presidente della Federazione così come i Commissari e i Fiduciari salvo il ricorso a libere elezioni. I Delegati regionali si occuperanno della diffusione e crescita del burraco nella regione, curando l’incremento del numero delle affiliate e dei tesserati ed espleteranno, per conto della Federazione ogni e qualsiasi accertamento da questa richiesto sulle affiliate per verificare l’esistenza e/o la permanenza dei requisiti necessari per l’affiliazione o riaffiliazione. Cureranno l’operato dei delegati provinciali ai quali è demandato il compito di controllare il rispetto delle norme FIBUR da parte dei soci (affiliati o tesserati) facendo capo al Delegato o al Comitato regionale. Il Delegato Regionale dovrà far pervenire al Consiglio le opportune valutazioni sui provvedimenti ritenuti necessari per il buon funzionamento della Regione sentiti i delegati provinciali. In caso di decadenza del Consiglio decadono anche i Delegati. E’ fatto divieto ai Delegati porre in essere attività “politiche” sotto qualsiasi aspetto con espresso riferimento a campagne elettorali. La carica di Delegato può essere revocata in ogni momento dall’organo che lo ha nominato o in loro vece dal C.D. della FIBUR. I Commissari vengono nominati dal Presidente della F.I.Bur per casi di urgenza. I Fiduciari vengono nominati dal Presidente della F.I.Bur con determinati compiti che di volta in volta verranno loro assegnati.
Art. 20) INCOMPATIBILITA’
La carica di componenti il C.D quella di Delegato Regionale o Provinciale o componente di Comitati o quella di membro del Collegio dei Probiviri, dei Revisori dei Conti e degli Organi di Giustizia sono incompatibili fra loro. La qualifica di Arbitro è incompatibile con la carica di: a. coordinatore Nazionale Arbitri; b. designatore Nazionale Arbitri; c. componente della commissione di disciplina Arbitri; E’ fatto divieto inoltre ai componenti il Consiglio Direttivo di ricoprire le stesse cariche in altre associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima disciplina facente capo allo stesso Ente di Promozione Sportiva.
Art. 20 bis) ARBITRO - ISTRUTTORE - ORGANIZZATORI
E’ istituita la categoria degli Arbitri, degli Istruttori e degli Organizzatori che verrà disciplinata da apposito regolamento.
COLLEGIO DISCIPLINA ARBITRI
E’ composto da 3 membri nominati dal Consiglio Direttivo, ha competenza a decidere sia in sede monocratica che collegiale sui comportamenti degli Arbitri, nonché su tutti i fatti che avvengono nel corso di tornei e Campionati, in relazione al comportamento degli Arbitri in quanto tali e potranno disporre: A) l’ammonizione; B) la censura; C) sospensione dall’Albo Arbitri per un periodo massimo di 2 anni; D) radiazione; E) Il pagamento delle spese processuali o di sanzioni pecuniarie non superiori a € 200,00 oltre all’eventuale risarcimento del danno. Il provvedimento potrà, su reclamo, essere rivisto dal Collegio dei probiviri d’appello.
Art. 21) CANDIDATURE
Coloro che intendano essere eletti, come membri degli organi della Federazione, devono presentare la loro candidatura almeno 45 (quarantacinque) giorni prima della data prestabilita per l’effettuazione dell’assemblea o nel minor termine stabilito dal C.D., depositando domanda presso la Segreteria che provvederà a renderla pubblica. I membri di qualsiasi organo, allo scadere del loro mandato sono candidati d’ufficio, salvo che non dichiarino per iscritto alla segreteria di voler rinunciare alla candidatura.
Art. 22) NATURA delle CARICHE SOCIALI VACANZE
Il C.D. può stabilire un rimborso spese ai componenti degli organi della F.I.Bur che le abbiano sopportate e un compenso in caso di affidamento di compiti che comportino dedizione di tempo notevole. Le vacanze dei Consiglieri che nel frattempo dovessero verificarsi a qualsiasi titolo, saranno colmate per cooptazione. La vacanza del Presidente determina la decadenza dell’intero Consiglio. Il Presidente e i membri decaduti o dimissionari sono tenuti a restare in carica per l’ordinaria amministrazione fino a quando non saranno subentrati i sostituti. Nel caso vengano meno contemporaneamente 5 Consiglieri il Consiglio decade ma non il Presidente il quale convocherà l’assemblea per il rinnovo delle sole cariche vacanti.
Art. 23) CONTROVERSIE
I Soci ed i componenti degli Organi sociali s’impegnano a non adire in nessun caso le vie legali o /a rivolgersi a qualsiasi autorità civile o militare per eventuali questioni che dovessero insorgere tra di loro e/o con la Federazione nonché a rispettare le procedure previste dallo statuto. La mancata osservazione potrà comportare la radiazione da parte del Consiglio Direttivo. E’ ammessa la richiesta al C.D. di scioglimento da tale clausola.
Art. 24) PATRIMONIO ENTRATE
Il patrimonio è costituito da: a) attrezzature, mobilio ed eventuali impianti; b) Tutte le altre immobilizzazioni di carattere finanziario e sportivo. Le entrate sono costituite da; a) quote sociali; b) eventuali contributi di Enti pubblici, società private o persone fisiche; c) incassi di manifestazioni sportive o ad essi connessi; d) eventuali donazioni o lasciti; e) qualsiasi altra entrata o qualsiasi titolo effettuata, previa delibera di accettazione da parte del Consiglio Direttivo. Le quote sociali sono intrasmissibili e non rivalutabili. Tutti i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta. In caso di scioglimento dell’Associazione il patrimonio sociale deve essere devoluto ad altri Enti o Associazioni con analoghe finalità sportive o date in beneficenza
Art. 24bis) RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO
Gli esercizi sociali si aprono il primo gennaio e si chiudono il trentun dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, ovvero nel maggior termine di sei mesi in caso di motivate necessità, il Consiglio Direttivo sottopone all’Assemblea per l’approvazione il rendiconto economico-finanziario e la relazione illustrativa. Dal rendiconto deve risultare, in modo chiaro, veritiero e corretto, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi , riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.
Art. 25) DURATA, SCIOGLIMENTO, LIQUIDAZIONE
La durata della Federazione è illimitata. Lo scioglimento della Federazione deve essere approvato con la maggioranza di almeno 1/5 (un quinto) degli associati aventi diritto al voto, sia in prima che in seconda convocazione. Con la stessa maggioranza verranno nominati i liquidatori, determinandone i poteri. Il patrimonio residuo in caso di scioglimento sarà devoluto ad Enti o Associazioni che perseguano le medesime finalità della F.I.BUR. (sportive o di promozione sociale), salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Art. 26) MODIFICHE ALLO STATUTO

Le modifiche al presente statuto debbono essere deliberate dall’assemblea straordinaria dei soci, la quale sarà validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza dei 3/10 (tre decimi) di tutti i soci aventi diritto al voto. Le modifiche si intenderanno approvate con il voto favorevole dei 3/5 (tre quinti) dei partecipanti. Solo in casi eccezionali di motivata urgenza, le modifiche al presente Statuto potranno essere deliberate dal Consiglio Direttivo. In questo caso le modifiche dovranno essere ratificate dall’assemblea straordinaria entro 90 giorni dalla decisione del Consiglio.

REGISTRATO IL 24 DIC.2008 AL N° 11584 SERIE 3

 
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